La decisione in esame dichiara l’incostituzionalità di una disciplina regionale che pone dei limiti all’installazione di impianti di fonti di energia rinnovabili, e conferisce competenze in capo al Presidente della Provincia in materia di protezione civile. Le due competenze di natura concorrente vengono contese e la questione è risolta valutando la natura dei principi fondamentali posti dal legislatore statale.
Il Governo ha dunque promosso una duplice questione di legittimità costituzionale in merito alla l. r. Veneto n. 7/2011, che è la legge finanziaria della Regione: gli artt. 4, co. 1, e 15, commi 1 e 2, violerebbero gli artt. 41 e 117 della Costituzione.
