La decisione in esame aggiunge un tassello assai rilevante alla giurisprudenza della Corte che, a partire dal 2004, ha in più occasioni dovuto distinguere e ordinare le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia sulla base degli istituti della chiamata in sussidiarietà, della sostituzione e della leale collaborazione.
Il giudice delle leggi, con la sent. n. 165/2011, riconferma da un lato la linea dell’attrazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative e legislative, avallandone addirittura una versione ancora più incisiva di quanto era avvenuto in precedenti decisioni, nelle quali tale avocazione non aveva mai riguardato il momento attuativo; e dall’altro tutela le competenze regionali, escludendo la legittimità tanto di poteri sostitutivi esorbitanti rispetto allo “statuto” del potere di sostituzione, quanto di modalità procedurali che comprimano il principio di leale collaborazione, che rappresenta invece una fondamentale garanzia in presenza della chiamata in sussidiarietà.
I ricorsi delle Regioni Toscana e Puglia e della Provincia autonoma di Trento hanno per oggetto l’art. 1, co. 1, del d. l. n. 105/2010 (Misure urgenti in materia di energia), convertito in legge dall’art. 1, co. 1, della l. n. 129/2010, che ha sostituito i co. 3 e 4 dell’art. 4 del d. l. n. 78/2009, dichiarati incostituzionali dalla sent. n. 215/2010.
(more…)